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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO II
Rete operativa di protezione civile
SEZIONE I
Strumenti e strutture operative
Art. 14
Strutture operative
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).
2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 Sito esterno e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Corpo nazionale soccorso alpino;
h) Consorzi di bonifica;
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.
Art. 15
Convenzioni e contributi
1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.
Art. 16
Formazione e informazione in materia di protezione civile
1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7.
2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:
a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.
SEZIONE II
Volontariato di protezione civile
Art. 17

(modificato comma 7 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996, nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:
a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.
Art. 18
Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:
a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno:
a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno.
4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 19
Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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