Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 22/04/1994 | ||
2. | 22/04/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/02/2010
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Art. 8
Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.
2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.