Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/07/2012 | ||
2. | 26/07/2007 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/03/2013
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Art. 6
(modificati commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)
Doveri del venditore
1. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.