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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto
Art. 2 - Definizione di animale di affezione
Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore
Art. 4 - Norme tecniche di attuazione
Art. 4 bis - Disposizioni su terapie assistite dagli animali
Art. 4 ter - Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura
Art. 5 - Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
Art. 6 - Doveri del venditore
Art. 7 - Esposizioni, competizioni, spettacoli
Art. 8 - Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
Art. 9 - Tutela dei volatili ornamentali
Art. 10 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani
Art. 12 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
Art. 13 - Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali di affezione
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Disposizioni transitorie

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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