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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 33

(modificato comma 5 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili
1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.
3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione della Macroarea, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al Capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:
1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;
2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
b) promuovere le produzioni del territorio;
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
f) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L'accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.
8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero superiore a quanto stabilito dall' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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