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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 18 febbraio 2005

Art. 2
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale n. 43 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 Sito esterno (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge, purché fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995."

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