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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 18 febbraio 2005

INDICE

Art. 1 - Disposizioni in materia di spesa del personale
Art. 2 - Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 3 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di spesa del personale
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi enti pubblici strumentali e alle Aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.
3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive disposti dall'articolo 16, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4. Le disposizione dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dal 1° gennaio 2003.
Art. 2
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale n. 43 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 Sito esterno (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge, purché fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995."
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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