Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/06/1905 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 18/02/2005
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005
Art. 8
Elezione
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.