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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 55
Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.
Art. 56
Coltivazione e uso di organismi geneticamente modificati
1. Nelle Aree protette di cui alla presente legge sono vietati la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM).
Art. 57
Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 58
Semplificazione ed accelerazione delle procedure
1. La Regione in applicazione dell'articolo 37, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e per la formulazione delle valutazioni d'incidenza ad opera dei soggetti gestori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al parere di conformità ai sensi degli articoli 39 e 48 o al rilascio del nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti ed in applicazione delle modalità e dei principi di cui al comma 1.
Art. 59
Indennizzi e contributi
1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco, dall'atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e Regolamenti, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.
3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria); per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.
Art. 60
Sanzioni in materia di Aree protette
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 Sito esterno (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 Sito esterno e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale).
Art. 61
Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui all'articolo 12, riguardano:
a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue parti o componenti, di diretta gestione da parte della Giunta regionale;
b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali secondo principi di adeguatezza;
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, a favore degli Enti di gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, privilegia le iniziative, i progetti ed i programmi promossi e realizzati congiuntamente da più Aree protette appartenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o agli stessi ambiti provinciali. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 18 trovano applicazione previa deliberazione del Consiglio regionale che a tal fine ridetermina il quadro finanziario generale e i criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la gestione e gli investimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.

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