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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 febbraio 2005 n. 10

Art. 15
Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
1. Gli Enti di gestione dei parchi regionali e dei parchi interregionali partecipano alla predisposizione del Programma regionale di cui all'articolo 12 secondo le forme, le modalità e i tempi stabiliti dalla Regione nelle linee guida metodologiche, di cui all'articolo 13, comma 1, attraverso la presentazione di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale relativo al territorio di competenza e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell'area protetta;
c) le proposte di eventuali modifiche territoriali dell'area protetta;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento.
2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, pianificatorie e programmatorie previste dalla presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, ?emandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

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