LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 63
Sanzioni in materia di polizia forestale
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 , per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967 , la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967 , la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, ?emandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.