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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 febbraio 2005 n. 10

Capo II
Parchi naturali interregionali
Art. 41
Istituzione e gestione
1. All'istituzione dei Parchi interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese con le Regioni interessate.
2. Se la proposta istitutiva è di iniziativa della Giunta regionale, per la sua definizione si applicano le procedure definite dall'articolo 17, comma 3.
3. La legge regionale di cui al comma 1, al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria del Parco interregionale, può prevedere appositi Enti di diritto pubblico e ne disciplina le funzioni, gli organi, gli aspetti patrimoniali e contabili e l'organizzazione del personale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, ?emandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

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