Capo V
Aree di riequilibrio ecologico
Istituzione
1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche su proposta delle comunità interessate sulla base di processi partecipativi.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico sono:
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1984, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla
legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
5. Le Province provvedono all'istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico già previste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni e in conformità al Programma regionale di cui all'articolo 12.
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative ai sensi della
legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla
legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
5. abrogato.
6. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione delle aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.