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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2)(3)

Capo V
Aree di riequilibrio ecologico
Art. 53

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Istituzione
1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche su proposta delle comunità interessate sulla base di processi partecipativi.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1984, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
5. Le Province provvedono all'istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico già previste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni e in conformità al Programma regionale di cui all'articolo 12.
Art. 54

(prima abrogato comma 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 poi sostituito comma 6 da art. 28 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
5. abrogato.
6. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione delle aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell'art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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