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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo III
Riserve naturali regionali
Art. 42
Istituzione
1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli specifici obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale indicati dal Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La delibera del Consiglio regionale definisce:
a) la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini esterni e della zonazione interna;
b) le finalità, le norme di attuazione e di tutela;
c) gli obiettivi gestionali specifici di cui all'articolo 5;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
3. Per predisporre la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un' apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
4. La proposta della Giunta regionale istitutiva della Riserva è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria della Provincia e dei Comuni interessati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
6. Il Consiglio regionale, decorsi i termini di cui al comma 5, approva la delibera di istituzione della Riserva pronunciandosi sulle osservazioni pervenute.
7. La delibera del Consiglio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. I contenuti della delibera di cui al comma 2 possono assumere valore di prescrizione ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 43
Misure di salvaguardia
1. Le misure di salvaguardia previste nella proposta istitutiva della Riserva naturale trovano applicazione, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della proposta istitutiva della Riserva naturale e fino alla pubblicazione della delibera consigliare di istituzione.
2. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al comma 1 è vietata altresì l'attività venatoria nel territorio compreso nei confini della Riserva naturale.
Art. 44

(sostituito comma 1 e modificato comma 3 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Gestione
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato.
2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
d) provvede alla vigilanza amministrativa;
e) provvede alla sorveglianza del territorio;
f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;
g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle atre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
Art. 45
Classificazione tipologica e norme di carattere generale
1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale secondo una delle seguenti tipologie:
a) Riserve naturali generali, per la conservazione di un insieme di valori naturali e storico-culturali che richiedono di essere regolamentati e promossi nella loro complessità e nelle loro interrelazioni funzionali;
b) Riserve naturali speciali, per la conservazione di ambienti e specie di interesse forestale, botanico, zoologico, geologico e morfologico che richiedono di essere regolamentati e promossi secondo i loro elementi più caratteristici e particolari.
2. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico.
3. Nelle Riserve naturali regionali è vietata l'apertura e l'esercizio delle miniere e delle attività estrattive, nonché l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.
4. Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.
5. Nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione delle aree di conservazione integrale, sono consentite la realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio, previo nulla-osta rilasciato ai sensi dell'articolo 49, solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
Art. 46

(abrogati commi 5 e 6 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Regolamento della Riserva
1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.
2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.
4. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 47
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva
1. abrogato.
Art. 48

(modificato comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Parere di conformità
1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 49.
2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione ... alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.
Art. 49
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione della riserva, secondo quanto previsto dall' articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991 Sito esterno, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. abrogato.
3. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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