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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 17
Compiti e attività dei Centri di servizio
1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri. In particolare:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;
f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.
2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.
4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.

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