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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Art. 12

(modificato comma 1 da art. 15 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

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