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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 103 del 27 luglio 2005

Art. 25
Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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