LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 24
(modificato comma 1 da art. 28 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, poi ancora modificato comma 1 da art. 20 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)
Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico
1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 500,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, ratealmente, con fissazione del numero di rate, della cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro la scadenza del titolo concessorio.