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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/07/2015
2. Testo Coordinato20/12/2013
3. Testo Coordinato26/07/2012
4. Testo Coordinato28/07/2006
5. Testo Originale27/07/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 13
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 3.000.000,00.

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