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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/07/2015
2. Testo Coordinato20/12/2013
3. Testo Coordinato26/07/2012
4. Testo Coordinato28/07/2006
5. Testo Originale27/07/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 31
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno) è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 41 bis
Rimborso di somme indebitamente versate
1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune interessato, sia accertato che il versamento è stato indebitamente eseguito.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86350, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e relativo capitolo nonché della dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)."

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