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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, nonché la Conferenza regionale del terzo settore di cui all' articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui all' articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.
2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:
a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;
d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell'articolo 11;
e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.
3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, approva, di norma annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.
4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma 1, individua le modalità di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.
6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:
a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;
b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.
7. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, approva criteri e modalità attuative in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche, nonché per l'elaborazione dei bilanci di competenza.
8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresì alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le funzioni di cui al presente articolo, nonché la valutazione dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.
9. Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, la Regione esercita il potere sostitutivo, ai sensi e nei termini di cui all' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

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