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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 5
Funzioni delle Province
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo 2. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con la programmazione di cui all' articolo 45, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all'articolo 7, le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio, nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta.
3. Le Province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le funzioni amministrative relative:
a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla presente legge;
b) alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno all'occupazione di cui al capo III, sezione I;
c) ai tirocini formativi e di orientamento di cui al capo IV;
d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché al collocamento delle altre categorie protette ai sensi della medesima legge;
e) agli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.
4. Le Province, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6, lettera b), esercitano altresì le funzioni amministrative di cui all' articolo 53, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all'articolo 3, comma 8 ed all'articolo 4.

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