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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 27
Opere urgenti di edilizia scolastica - Programmi d'area
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), volti all'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.950.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

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