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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 30
Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.)
1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.), di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale) e all'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a valere sul Capitolo 70814 CNI "Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per un importo di Euro 200.000,00.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare quanto disposto al comma 1.

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