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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 23

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 22 dicembre 2005

Art. 6
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
1.
All'articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale."
2.
All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:(2)
a)
alla lettera a) del comma 2 le parole
"di 2° categoria, tipo A"
sono sostituite da
"per inerti"
b)
alla lettera a) del comma 3 le parole
"di 1° categoria o in discarica di 2° categoria tipo A"
sono sostituite da
"per rifiuti non pericolosi"
c)
alla lettera b) del comma 3 dopo la parola "discarica" sono inserite le seguenti:
"già autorizzata"
d)
dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
"b bis 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti."
e)
dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
"6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 3, comma 40 della legge n. 549 del 1995 Sito esterno, gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti."

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 451 del 12 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2007, n. 50 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 24, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006, in riferimento all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che "rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 451 del 12 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2007, n. 50 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 24, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006, in riferimento agli artt. 3, 117 secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione.

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