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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7

(sostituito comma 3 da art. 23 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Comitato regionale di protezione civile
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992 Sito esterno, il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresì invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.
3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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