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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 3

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 28 luglio 2006 n. 13)

Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"). Tale incompatibilità deve essere superata entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

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