Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 16/07/2015 | ||
2. | 20/12/2013 | ||
3. | 26/07/2012 | ||
4. | 28/07/2006 | ||
5. | 27/07/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 14
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 (C.N.I) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.