Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 16/07/2015 | ||
2. | 20/12/2013 | ||
3. | 26/07/2012 | ||
4. | 28/07/2006 | ||
5. | 27/07/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 25
Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.