Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 16/07/2015 | ||
2. | 20/12/2013 | ||
3. | 26/07/2012 | ||
4. | 28/07/2006 | ||
5. | 27/07/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 27
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) le parole
"della durata massima di 5 anni e decrescenti a partire dal terzo anno,"
sono soppresse. 3.
3.
Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 è inserito il seguente comma:
"6 bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali."