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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 54

(prima modificati commi 1, 2 e 6 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 e abrogato comma 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 poi sostituito comma 6 da art. 28 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, in seguito sostituiti commi 1 e 6 da art. 17 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati ... attraverso l'atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
5. abrogato.
6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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