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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 6

(inserito comma 1 bis da art. 33 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Strutture addette alle attività di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.
1 bis. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020 Sito esterno nel rispetto dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

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