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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 11
Costituzione e composizione della Consulta
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa. La Consulta è composta da:
a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale;
b) tre componenti della Commissione Assembleare competente, di cui almeno uno della minoranza;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle Province dell'Emilia-Romagna;
d) due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
e) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002;
f) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;
g) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere dell'Emilia-Romagna;
i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patrocinio sociale che operino in campo nazionale e regionale ed abbiano uffici all'estero;
j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Università degli studi aventi sede legale nella regione;
k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARSTUD) operanti nella regione;
l) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Il Presidente della Consulta è nominato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta secondo le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale). Le designazioni dei membri della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente della Consulta può, sentito il parere del Comitato esecutivo, di cui all'articolo 14, invitare ai lavori della Consulta stessa rappresentanti di enti, membri del C.G.I.E. di origine emiliano-romagnola, associazioni ed organismi, nonché esperti o consulenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. I soggetti invitati non hanno diritto di voto.
5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare gli Assessori regionali ed i Presidenti delle Commissioni dell'Assemblea Legislativa interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.

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