LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006
Art. 12
Decadenza e sostituzione
1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organizzazioni che li hanno designati e nel caso in cui i Consultori di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f) e g) perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
2. Il Comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei Consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta, ed avvia le procedure di sostituzione tramite nuova designazione da parte del soggetto o dei soggetti interessati per la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.