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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 13
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.
2. La Consulta si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.
3. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.
4. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente delega i Consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero.

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