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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 14
Composizione e funzioni del Comitato esecutivo della Consulta
1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta e da sei membri eletti dalla Consulta stessa, almeno due dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) esprime il parere alla Giunta in ordine all'elaborazione del Piano triennale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, lettera b);
d) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le funzioni di segretario sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.

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