LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006
Art. 16
Conferenze d'area
1. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, può promuovere Conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione. Alle Conferenze partecipano gli Assessori regionali ed i Presidenti di Commissioni assembleari interessati, o loro delegati, i Consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la Conferenza.