LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006
Art. 18
Relazione sull'attuazione della legge
1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 9, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c) funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ed iniziative dalla stessa promosse.