LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006
Art. 19
Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle leggi regionali abrogate all'articolo 20, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nelle suddette leggi.
2. In sede di prima applicazione, la Consulta è costituita a partire dall'entrata in vigore della presente legge e termina il mandato allo scadere dell'Assemblea legislativa. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.