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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione;
c) gli Enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

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