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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Relazione sull'attuazione della legge
1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 9, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c) funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ed iniziative dalla stessa promosse.
Art. 19
Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle leggi regionali abrogate all'articolo 20, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nelle suddette leggi.
2. In sede di prima applicazione, la Consulta è costituita a partire dall'entrata in vigore della presente legge e termina il mandato allo scadere dell'Assemblea legislativa. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
Abrogazioni
1. Fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19 della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) e 14 aprile 1995, n. 35 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione").
Art. 21
Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 della presente legge. Annualmente la Giunta regionale provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Consulta individuando altresì le tipologie delle spese finanziabili.
2. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura delle spese relative ai componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonché le risorse a copertura delle spese sostenute individualmente dai Consultori, dagli invitati alle riunioni della Consulta e dai Presidenti di associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli all'estero, o loro rappresentanti, per la partecipazione a conferenze e riunioni all'estero, possono essere messe a disposizione del Presidente della Consulta, che, in qualità di funzionario delegato dalla Regione, le amministra in base alla disciplina regionale inerente la gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.
3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea all'amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di Consultore, ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso rimborso compete al Presidente ed ai componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale. Il regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi spettanti al Presidente ed ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso delle spese.
5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, ai componenti residenti sul territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, spettano un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.
Art. 22
Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
1. In materia di spese di rappresentanza, salvo diversa disposizione, al Presidente della Consulta si applicano le disposizioni previste per i consiglieri delegati alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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