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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 7

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

(Legge di pura modifica all'art. 9 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 6 giugno 2006

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente capoverso:
L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
2.
Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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