LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 11
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 15 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA")
(Legge di pura modifica alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15 ed alla L.R. 28 luglio 2004, n. 17; abrogazione della L.R. 20 settembre 2002, n. 22)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 10 luglio 2006
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2002
1.
L'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") è così sostituito:
"Art. 1
Finalità
1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel corso della stagione venatoria 2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche, articolo 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), secondo le disposizioni della presente legge."