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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 11

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 15 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA")

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 10 luglio 2006

Art. 2
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002 è così sostituito:
"Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo è consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie: Storno (Sturnus vulgaris), Tortora dal collare orientale (Streptotelia decaocto) e Cormorano (Phalacrocorax carbo );
b) con i mezzi di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 13, comma 1;
c) ai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di cinque e cinquanta capi di tortore e di cinque e trenta capi di cormorano;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l'esercizio venatorio: dall'1 settembre al 30 ottobre alla tortora, dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a quest'ultima specie il prelievo dovrà essere circoscritto alle valli ed ai bacini destinati all'allevamento del pesce, nonché alle aree immediatamente circostanti. Inoltre per eventuali soggetti muniti di anello identificativo, per favorire lo studio sulla biologia e sulla migrazione, si prevede la trasmissione dei dati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
f) nelle sole province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è consentito il prelievo delle specie Passero (Passer italiae) e Passera mattugia (Passer montanus), dal 1 settembre al 10 ottobre, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, limitatamente alle adiacenze delle coltivazioni sementicole, dei frutteti e dei vigneti, per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore rispettivamente di dieci e cinquanta capi.
2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla specie Storno."

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