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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM)

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 10 luglio 2006

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale n. 34 del 1999
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'articolo 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum) è così sostituito:
"Art. 47
Contributo per l'autenticazione delle firme
1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La Regione eroga le seguenti somme:
a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.
3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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