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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9

NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

L.R. 27 dicembre 2017 n. 25

Art. 6
Gestione, tutela e pianificazione
1. I catasti di cui al comma 2 dell'articolo 5, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 5, sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Nei luoghi individuati dai catasti di cui al comma 2 dell'articolo 5:
a) l'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;
b) nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue, nonché nelle riserve naturali e nei siti della Rete natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS), così come definiti dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), geositi, grotte e cavità artificiali sono soggetti alla specifica normativa. In particolare le "grotte non ancora sfruttate a livello turistico" sono identificate con il codice 8310 quali habitat d'interesse comunitario nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come tali soggette alla tutela e alle valutazioni d'incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale, così come altri habitat contigui che si trovino nelle adiacenze;
c) nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla FSRER, e da altri gruppi speleologici specificatamente autorizzati dall'ente di gestione dell'area protetta;
d) sono altresì soggetti a specifica normativa i geositi ricadenti nelle "aree tutelate per legge" e nelle aree classificate come "immobili ed aree di notevole interesse pubblico", ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno;
e) nelle rimanenti aree le forme di tutela e le modalità di accesso sono definite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente e previo parere della Consulta tecnico scientifica di cui all'articolo 7, può determinare ulteriori forme di tutela per geositi, grotte e cavità aventi particolare interesse e/o necessità di tutela.

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