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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 17
Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'ATER deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2006, la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 - Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:
a) Cap. 70619 "Conferimento di quote "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, l.r. 18 aprile 1992, n. 20)" - CNI
Euro: 330.000,00.

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