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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 30
Completamento di programmi speciali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38)) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione ovvero assegnati ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) per l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge, deve avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per la conclusione dei lavori, ovvero entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.

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