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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 21
Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è inserito il seguente:
"1 bis. Ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i finanziamenti regionali possono essere assegnati anche a titolo di contributo, fino ad un massimo dell'80% della spesa relativa agli interventi comunali di riqualificazione degli spazi pubblici, rientranti fra quelli elencati nel comma 4 lettera d) del presente articolo, sulla base di un progetto preliminare delle opere redatto e approvato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).".

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