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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 3
Forme di tutela
1. Per le specie indicate all'articolo 2 è fatto divieto di:
a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.
2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005, le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, con l'eventuale supporto tecnico di ARPA o di altri istituti di ricerca, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione ed in particolare nel Piano triennale di tutela ambientale, nel Piano regionale di sviluppo rurale, nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e nel Piano strutturale comunale:
a) individuano e adottano misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della fauna minore;
b) promuovono, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2005, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge direttive per la predisposizione delle misure di tutela e conservazione e in generale per le azioni di cui al precedente comma 2.

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